In Diritto e Progetti (www.dirittoeprogetti.it) - dicembre 2003


E.R.P.

Decreto-Legge 24 giugno 2003, n. 147
(convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200)

Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonché di modificare la normativa vigente in determinati settori socio-economici;

 

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 19 giugno 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, della giustizia e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1  Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

1.  La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, del DL 20/6/02, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

 

Art. 2 Liberalizzazione  dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'art. 22, comma 1-bis, del D.Lgs 22/12/2000, n. 395, le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004».

 

Art. 3 Riqualificazione urbana della città di Palermo

1. Nell'articolo 1, comma 1, della L. 29/11/2001, n. 436, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2003».

 

Art. 4 Norme per la sicurezza degli impianti

1.  Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

Art. 5 Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici

1.  Il termine previsto dall'art. 86, comma 2, secondo periodo, della L. 27/12/2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

 

Art. 6 Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario

1. All'art. 38, co. 3, della L. 1/8/2002, n. 166, le parole:  «e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».

 

Art. 7 Enti pubblici

1. Nell'art. 28, co. 1, della L. 28/12/01, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137».

2.  Alla data di entrata in vigore del DPR 24/3/03, n. 136, previsto dall'articolo 91 del DLgs 31/3/1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

 

Art. 8 Disposizioni sull'UNIRE

1.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il  Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nei riguardi,  rispettivamente,  dei titolari di concessione in atto alla data   di   entrata  in  vigore  del  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art.  3,  co. 78,  della L. 23/12/1996, n. 662, nonché  dei  titolari  di concessione attribuita successivamente, ai sensi  del  predetto  regolamento,  alla ricognizione delle posizioni relative  a  ciascun  concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi  forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 9 Disposizioni  per le associazioni di produttori riconosciute ex L. 20/10/1978, n. 674

  1.  All'art. 26, comma 7, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».

 

Art. 10 Disposizioni sui consorzi agrari

1.  Il termine di cui all'art. 5, co. 4, della L. 28/10/99, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

 

Art. 11 Gestioni fuori bilancio

1.  Il termine del 1/7/03 previsto dall'art. 93, comma  8,  della L. 27/12/02, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

 

Art. 12. Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002

1. Per imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29/11/02, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza  sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2.  I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al  comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

 

Art. 13. Contributi alle famiglie per attività educative

1.  All'art.  2, comma 7, della L. 27/12/02, n. 289, dopo le parole: «Con decreto» sono inserite le seguenti: «di natura non  regolamentare» e dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse le seguenti:  «da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 23/8/88, n. 400».

 

Art. 14 Disposizioni in materia d'accesso alle professioni

1.  La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'art. 9, co. 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  21/12/99, n. 537, già prorogata fino  all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del DL 10/6/02, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/02, n. 173, è ulteriormente prorogata  fino  all'anno accademico 2003-2004.

 

Art. 15 Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

1.  Le disposizioni  previste dal DL 1/7/02, n. 126, convertito, con modificazioni,  dalla L. 2/8/02, n. 175, sono prorogate al 30/6/04.

 

Art. 16. Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'art. 3 del DL 10/6/02, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/02, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2.  E' data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni  alla  scadenza  del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31/12/2005.

 

Art. 17 Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1.  Il termine del 30 giugno previsto all'art. 19, comma 9, del DLgs 25/11/1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre 2004.(1) Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2.  Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.
(1) termine modificato dall'art. 6 del
DL 24 dicembre 2003, n. 355

 

Art. 18 Entrata in vigore

1.  Il  presente decreto entra in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

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