IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli
76 e
87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare termini
previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di
soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta
attuazione dei medesimi adempimenti e per corrispondere a
pressanti esigenze di ordine sociale ed organizzativo, nonché di
modificare la normativa vigente in determinati settori
socio-economici;
Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 6 e del 19 giugno 2003;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la
funzione pubblica, dell'economia e delle finanze,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle
comunicazioni, della giustizia e delle attività produttive;
Emana
il
seguente decreto-legge:
Art. 1
Sospensione delle
procedure esecutive di rilascio per finita locazione
1.
La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per
finita locazione di cui all'art. 1, comma 1, del
DL 20/6/02, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/2002, n.
185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.
Art. 2
Liberalizzazione
dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per
conto di terzi
1.
All'art. 22, comma 1-bis, del D.Lgs 22/12/2000, n. 395, le
parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2004».
Art. 3
Riqualificazione urbana
della città di Palermo
1.
Nell'articolo 1, comma 1, della L. 29/11/2001, n. 436, le parole:
«entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre 2003».
Art. 4
Norme per la sicurezza
degli impianti
1.
Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico
delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con
DPR 6 giugno
2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Art. 5
Interventi per la
ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
1.
Il termine previsto dall'art. 86, comma 2, secondo
periodo, della L. 27/12/2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.
Art. 6
Obblighi di servizio
pubblico per il trasporto ferroviario
1.
All'art. 38, co. 3, della
L. 1/8/2002, n. 166, le parole:
«e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005».
Art. 7
Enti pubblici
1.
Nell'art. 28, co. 1, della L. 28/12/01, n. 448, e successive
modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio
2002, n. 137».
2.
Alla data di entrata in vigore del DPR 24/3/03, n. 136,
previsto dall'articolo 91 del DLgs 31/3/1998, n. 112, sono
trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti
risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le
funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.
Art. 8
Disposizioni sull'UNIRE
1.
Il Ministero
delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il
Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro
sessanta giorni
dalla data
di entrata
in vigore del presente decreto, nei riguardi,
rispettivamente,
dei titolari di concessione in atto alla data
di
entrata in
vigore del
regolamento
emanato ai
sensi dell'art.
3, co.
78, della
L. 23/12/1996, n. 662, nonché
dei titolari
di concessione attribuita successivamente, ai sensi
del predetto
regolamento,
alla ricognizione delle posizioni relative
a ciascun
concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi
forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 9
Disposizioni per le
associazioni di produttori riconosciute ex L. 20/10/1978, n. 674
1.
All'art. 26, comma 7, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, le
parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«entro trentasei mesi».
Art. 10
Disposizioni sui
consorzi agrari
1.
Il termine di cui all'art. 5, co. 4, della L. 28/10/99, n.
410, è prorogato di diciotto mesi.
Art. 11
Gestioni
fuori bilancio
1.
Il termine del 1/7/03 previsto dall'art. 93, comma
8, della L.
27/12/02, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.
Art. 12.
Interventi a favore
delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002
1. Per
imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali
eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree
dichiarate in stato emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 29/11/02, i cui fabbricati ed
immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di
ordinanza sindacale
di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di
interdizione al traffico delle principali vie di accesso al
territorio comunale, i termini stabiliti dagli
articoli 2364, secondo comma,
2447,
2486, secondo comma, e
2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici
mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso
tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
2.
I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli
eventi calamitosi di cui al
comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di
ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli
eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati
in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.
Art. 13.
Contributi alle famiglie
per attività educative
1.
All'art. 2,
comma 7, della L. 27/12/02, n. 289, dopo le parole: «Con decreto»
sono inserite le seguenti: «di natura non
regolamentare» e dopo le parole: «di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono
soppresse le seguenti:
«da adottare ai sensi dell'art. 17, co. 3, della
L. 23/8/88, n. 400».
Art. 14
Disposizioni in materia
d'accesso alle professioni
1.
La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso
alle scuole di specializzazione per le professioni legali
dall'art. 9, co. 2, del decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica
21/12/99, n. 537, già prorogata fino
all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del DL
10/6/02, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/02,
n. 173, è ulteriormente prorogata
fino all'anno
accademico 2003-2004.
Art. 15
Difesa
d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i
minorenni
1.
Le disposizioni
previste dal DL 1/7/02, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla
L. 2/8/02, n. 175, sono prorogate al 30/6/04.
Art. 16.
Consigli nazionali e
locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali
1. In
attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e
di ragioniere e perito commerciale, di cui all'art. 3 del DL
10/6/02, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla L. 1/8/02,
n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
prorogati fino al 31 dicembre 2005.
2.
E' data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire
nuove elezioni alla
scadenza del
mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del
31/12/2005.
Art. 17
Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi
1.
Il termine del 30 giugno previsto all'art. 19, comma 9,
del DLgs 25/11/1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31
dicembre 2004.(1) Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto
all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per
l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.
2.
Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma
1 si applicano gli interessi al saggio legale.
(1) termine modificato dall'art.
6 del
DL 24
dicembre 2003, n. 355
Art. 18
Entrata
in vigore
1.
Il presente
decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 24 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli